Studio Araldico Broccoli


Vai ai contenuti

L'Istituto dell'Adozione a San Marino

Pubblicazioni

L’adozione è un atto solenne con il quale un uomo ed una donna oppure due
coniugi(adottanti) eleggono a proprio figlio un estraneo(adottato) maggiorenne o
minorenne(nel qual caso si parla di arrogazione). L’adozione, a differenza della filiazione
legittima o naturale, non si fonda su alcun vincolo di sangue ma genera gli stessi effetti: la
ratio di quest’istituto, infatti, è quella di permettere ad un minore abbandonato o comunque
privo di un ambiente familiare idoneo, l’inserimento in una famiglia che possa garantirgli
assistenza e curaE’ un istituto di origine antichissima, già presente nel mondo romano; a
San Marino, fin dai tempi più antichi, è stato regolamentato facendo ricorso all’antico diritto
comune : con questo termine si deve intendere <<quel diritto che si venne formando e
svolgendo negli Stati più civili del continente europeo ed in particolare in Italia, prima delle
codificazioni. Hanno influito, sulla sua formazione, il diritto romano, quello germanico, ma
anche il diritto canonico e le consuetudini>>. L’Avvocato Giacomo Ramoino, uno dei primi
studiosi che si è occupato della disciplina di quest’Istituto individua, intorno al 1950, i
requisiti essenziali per poter adottare:<< non avere figli propri, aver compiuto un età
superiore di almeno diciotto anni rispetto a quella dell’adottando. L’adottato, egli ricorda,
rimane sempre legato, con tutti i diritti e doveri, alla propria famiglia d’origine ed in più
acquista i diritti e i doveri di figlio verso l’adottante. L’adozione si fa con atto notarile avanti
il Giudice: in determinati casi, quando cioè si tratta di acquistare la cittadinanza
sammarinese da parte dell’adottato che abbia altra cittadinanza, l’atto deve essere
approvato dal Consiglio Grande e Generale>>. A questo punto e proprio per la grande
importanza che ha rivestito per lo sviluppo del diritto sammarinese, è necessario fare
qualche riferimento alla disciplina dell’adozione nel diritto romano.
“Adoptio imitatur naturam atque in eorum solatium inventa est, qui liberos non susceperunt
aut susceptos admiserunt”.
Molto bello questo brocardo latino che recita: <<l’adozione
imita la natura e fu istituita a conforto di coloro che non ebbero figli o di quelli che, pur
avendoli, li hanno persi>>. Il diritto romano conobbe due specie di adozione: la prima,
quella delle persone
sui juris, fu denominata arrogatio e faceva passare sotto la patria
potestà dell’adottante il cittadino romano
sui juris, con tutto il suo patrimonio e con tutte le
persone che da esso dipendevano; la seconda fu l’adozione propriamente detta, quella
cioè delle persone
alieni juris, che si usava quando un figlio di famiglia era dato in
adozione da colui sotto la cui potestà viveva, ad un altro sotto la cui potestà egli passava.
L’arrogazione e l’adozione erano ben distinte per forma, condizioni richieste, ed effetti.
L’arrogazione si faceva sempre molto solennemente e, nei tempi più antichi, era
necessaria una legge delle Curie, in quanto era considerata un atto pubblico,
essenzialmente legato all’ordine politico. L’adozione propriamente detta, invece, si faceva
davanti al magistrato e
imperio magistratus.
Giustiniano riformò sostanzialmente quest’istituto distinguendo l’adoptio plena da quella
minus plena. La prima si verificava quando l’adottante era un ascendente, la seconda
quando era un estraneo. Nel primo caso le conseguenze erano identiche a quelle del
diritto primitivo, nel secondo, i rapporti dell’adottato, col suo padre naturale, non erano
alterati e l’adozione valeva soltanto a fare acquistare all’adottato il diritto di successione
verso l’estraneo che era divenuto suo padre adottivo; tale diritto non era reciproco in
quanto il padre adottivo non poteva ereditare dal figlio adottatoNell’esperienza giuridica
Sammarinese, tuttavia, non pochi furono i dibattiti dottrinali tesi a individuare quale fosse
in concreto, la tipologia di adozione più facilmente esperibile; il Commissario della Legge
avv. Giacomo Ramoino scrisse :<<quanto ai figli adottati occorre tener presente che
l’adozione possibile oggi in San Marino, non può più essere, quanto ai suoi effetti, ne
l’
adrogatio, né la datio in adoptionem chiamata plena ma è in via di massima quella
chiamata
minus plena pur con notevoli modifiche>>.
Questa forma di adozione è quella in cui il figlio di famiglia, adottato da un estraneo, resta
sotto la patria potestà e nella famiglia, del suo padre naturale, ed entra soltanto
de facto
nella famiglia del padre adottivo.
L’Avvocato Ramoino, inoltre, sottolinea come :<<In San Marino l’adozione può essere
fatta sia da uomo sia da donna, parenti o estranei, in favore sia di maggiorenni sia di
minorenni>>. Anche Francesco Viroli, celebre giurista Sammarinese, nella Sua opera “
Il
diritto delle persone e della famiglia” ,
ritorna sul tema dei requisiti richiesti per procedere
all’adozione e li elenca
:<< l’adottante non deve avere figli legittimi, legittimati o adottivi;
deve avere compiuto 60 anni riducibili a quaranta dal giudice o ulteriormente, ma non oltre
i venticinque anni compiuti, dal potere sovrano e cioè dal consiglio Grande e Generale,
ove concorra una giusta causa;l’adottante deve superare di almeno 18 anni l’età
dell’adottato;l’adottante e l’adottato devono dare il loro consenso; se l’adottato è minore
degli anni ventuno compiuti deve esistere il consenso dell’ascendente che esercita la
patria potestà o del consiglio di famiglia; l’adottato che ha compiuto i 14 anni deve essere
presente all’atto di adozione e , ove non si opponga ad essa, si presume che vi
acconsenta. L’atto pubblico di adozione è stipulato da Notaio sammarinese alla presenza
del Commissario della Legge, il quale interviene per sanare, autorizzare, concedere,
occorrendo la diminuzione del limite d’età>>.
Immediatamente successiva all’opera di Viroli è la legge n.14 del 25 giugno 1975: questo
provvedimento legislativo contiene disposizioni fortemente innovative soprattutto se
confrontate alla normativa vigente in precedenza: viene data la possibilità di adottare
anche a coloro che hanno prole legittima, legittimata o adottiva. L’art 1 inoltre prevede
che:<< gli adottanti devono avere compiuto gli anni 25 e l’adottando deve avere età non
superiore agli 8 anni>>. Ancora più innovativo il disposto dell’art. 2 che infatti recita:<<è
consentito al cittadino sammarinese, o forense residente anagraficamente ed
effettivamente, non coniugato, di procedere all’adozione purchè abbia compiuto gli anni
30 e purchè sussistano i requisiti prescritti dal n. 2 e 3 del precedente articolo>> . Questa
disposizione ,di taglio molto moderno, da , in pratica, la possibilità di adottare anche alle
persone non coniugate o
single.E’ necessaria a questo punto una importante
precisazione: L’adozione produce i suoi principali effetti a salvaguardia dell’integrità
psicofisica dell’adottato;non si possono tacere, tuttavia, le conseguenze di quest’Istituto
sulla sfera patrimoniale, ereditaria ed anche onorifica.
Mentre nei tempi più risalenti, non pochi erano i dubbi sulla capacità dell’adottato di
succedere nei diritti facenti capo all’adottante, con la produzione legislativa più recente,
quest’aspetto si è chiarito: la legge n.14 del 25 giugno 1975 è , a tal proposito, molto
chiara: l’art 3 infatti afferma:<< l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti a
tutti gli effetti>>. Egli possiede ,quindi, pieni diritti ereditari e patrimoniali, nei confronti
dell’adottante;resta da chiedersi,tuttavia, quali possono essere le conseguenze nello
specifico aspetto della successione nobiliare e onorifica. La Repubblica di San Marino, nel
corso della sua produzione legislativa, si è dimostrata più volte originale ed innovativa, e
questo ambito non fa eccezione: mentre nel Regno d’Italia si escludeva in maniera
categorica che i titoli nobiliari potessero trasmettersi ai figli adottivi, in quanto l’essenza
stessa della Nobiltà risiedeva nel concetto di “sangue”, San Marino fa eccezione: oltre a
quanto previsto dall’art. 3 della già citata legge n.14 del 1975 che recita: <<l’adottato
acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti a tutti gli effetti >>, ancora più importante
è il disposto dell’art.7:<<gli adottati da cittadini sammarinesi, che conservino tuttora la
cittadinanza straniera, acquistano di diritto
la cittadinanza sammarinese>>. Sebbene non
vi sia alcuna disposizione espressa in tal senso, neanche all’interno della specifica
legislazione nobiliare sammarinese, il combinato disposto di questi due articoli, rende
sostenibile la tesi della successione dell’adottato, nei titoli nobiliari e nelle qualifiche
onorifiche dell’adottante. Questa tesi era già presente, sebbene con voci alterne, nel diritto
comune. Tommaso Maurizio Richeri, celebre giurista italiano , vissuto alla fine del ‘700 a
tal proposito, commenta:<<
filius jurium omnium particeps fit quae familiae adoptantis
propria sunt veluti dignitatis….juribus civitatis honoribus et muneribus>>.
Il problema che
si presenta a questo punto è quello della compatibilità temporale tra queste disposizioni
concernenti il diritto di famiglia e la specifica normativa nobiliare sammarinese. Tra la
legge del giugno del 1975 recante disposizioni in materia di adozione e la legge 13
febbraio del 1980, che ha definitivamente vietato la concessione di nuovi titoli nobiliari ,
intercorrono solo cinque anni: un periodo troppo breve perché i due ordinamenti,
potessero influenzarsi a vicenda e intersecarsi. Non bisogna tuttavia dimenticare che, in
anni più recenti, a San Marino si è continuato ad affrontare legislativamente il tema: il testo
di legge più recente è la legge n.49 del 26 aprile 1986, recante disposizioni in tema di
riforma del diritto di famiglia. Gli articoli 62 e 63 di questa disposizione legislativa elencano
rispettivamente i requisiti degli adottanti e quelli degli adottandi: vediamo in concreto cosa
prevedono: art 62:<<l’adozione è consentita ai coniugi o a singola persona che siano in
possesso dei seguenti requisiti: aver compiuto i venticinque anni; essere in grado di
educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare; aver superato l’età
dell’adottato di almeno diciotto anni e di non più di quarantacinque anni >>. l’art . 63,
invece, indica i requisiti richiesti per gli adottandi:<<l’adozione è consentita a favore dei
minori, che non abbiano superato i quattordici anni di età al momento della pronuncia
dell’affidamento preadottivo, ovvero al momento dell’emanazione del provvedimento
straniero di adozione: i minori, inoltre, per poter essere adottati, devono essere dichiarati
in stato di adottabilità dal Commissario della Legge o, se stranieri, dalla competente
Autorità >>. Da quanto sopra appare evidente un ‘importante novità: per poter procedere
all’adozione è necessario che sussista la cosiddetta
dichiarazione di adottabilità. Viene poi
successivamente chiarito che cosa si deve intendere con questo termine. L’art 64 infatti
recita:<<possono essere dichiarati
in stato di adottabilità dal Commissario della Legge, i
minori in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte
dei genitori, o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia
dovuta a causa di forza maggiore, di carattere transitorio.>>
L’art.65 poi :<<chiunque ha facoltà di segnalare alla autorità pubblica, situazioni di
abbandono di minori; i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, gli esercenti un
servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al Commissario della Legge
sulle condizioni di ogni minore, in situazione di abbandono, di cui vengono a conoscenza,
in ragione del proprio ufficio. La situazione di abbandono può essere accertata anche,
d’ufficio, dal Commissario della Legge>>. Da quanto sopra , quindi, appare evidente che lo
stato di adottabilità viene dichiarato con provvedimento del Commissario della Legge. A
questo punto,è importante effettuare un distinguo: La legge, oltre alla situazione di
abbandono per mancanza di assistenza morale e ateriale(art.64),indica i casi in cui si deve
far luogo alla dichiarazione dello
stato di adottabilità(art.66-67):<<entrambe i genitori sono
morti e non risultano esistenti parenti entro il terzo grado; entrambe i genitori naturali non
hanno riconosciuto il minore ed anche non risulti la loro esistenza o la paternità e la
maternità non sia stata riconosciuta giudizialmente; è stata dichiarata la decadenza della
potestà dei genitori; i genitori ed i parenti entro il terzo grado, convocati dal Commissario
della Legge, non si sono presentati senza giustificato motivo, od anche nel caso in cui
nonostante la loro presenza all’udienza non si sia arrivati a persuadere il Magistrato circa
la volontà e la possibilità morale e materiale di superare lo stato di abbandono>>.
Il
Commissario della Legge, con il provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità ,
nomina anche un tutore , in quanto decade l’esercizio della potestà dei genitori, ed adotta
tutti i provvedimenti che ritiene utili e necessari nell’interesse del minore(art.70). Un'altra
importante novità, introdotta dalla legge del 26 aprile 1986, è l’istituto dell’
affidamento
preadottivo.
Con l’affidamento preadottivo, il Commissario della Legge, sentito il parere del
Servizio Minori, sceglie, fra coloro che sono stati dichiarati idonei ad adottare, i coniugi o la
persona che ritiene più idonea a corrispondere all’esigenza dell’adottando; la durata dello
stato preadottivo è di un anno. L’idoneità ad adottare è dichiarata dal Commissario della
Legge il quale deve provvedere a redigere un registro riservato nel quale inserire non solo
le generalità degli adottandi ma anche le note caratteristiche acquisite durante le indagini.
La domanda di adozione, che può essere presentata al Tribunale Commissariale, da
cittadini sammarinesi e stranieri, deve contenere oltre le generalità, le motivazioni
personali e familiari, e i requisiti previsti dalla legge. Per le indagini il Commissario della
Legge si avvale degli organi dello Stato ed in particolare del Servizio Minori; l’obiettivo è
quello di verificare l’attitudine ad educare dell’adottante, le sue condizioni economiche, la
sua salute, ed anche il suo ambiente familiare. Trascorso poi il periodo previsto per
l’affidamento preadottivo, e sentito il Servizio Minori, il Commissario della Legge pronuncia
il provvedimento definitivo di adozione. Contro il decreto di pronuncia dell’adozione è
ammesso ricorso, entro 30 giorni, al Giudice delle Appellazioni, solamente per motivi di
diritto: legittimati al ricorso sono il tutore dell’adottato ed il Procuratore del Fisco. Con il
passaggio in giudicato del provvedimento che pronuncia l’adozione, il Cancelliere del
Tribunale Commissariale, entro cinque giorni, provvede alla sua trascrizione nell’apposito
registro e lo trasmette all’Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni a margine dell’atto di
nascita. L’adottato acquista lo stato di figlio legittimo a tutti gli effetti, compresi quelli
successori: assume il cognome e la cittadinanza dell’adottante; cessa i rapporti con la
famiglia d’origine; rimangono in vita gli impedimenti previsti per il matrimonio. Ogni
attestazione di Stato Civile deve essere rilasciata senza alcun riferimento alla situazione
personale preesistente all’adozione: l’Ufficiale di Stato Civile non può fornire notizie,
informazioni, certificazioni, estratti o copie, dalle quali possa risultare il rapporto di
adozione, salvo autorizzazione del Tribunale CommissarialeQuesta è, in sintesi, la
disciplina dell’Istituto prevista dalla normativa più recente in materia.
Da una attenta analisi appare sicuramente evidente come la normativa sammarinese in
materia sia sicuramente e per molti aspetti all’avanguardia: per una corretta applicazione
ed interpretazione , tuttavia, potrebbe giovare l’emanazione di un Testo Unico, che
disciplini e riordini l’intera disciplina. Ciò è oltremodo richiesto se si considera che in circa
20 anni , sono avvenute profonde modificazioni nella struttura familiare e nella
regolamentazione dei suoi rapporti interni.


Home Page | La Famiglia Broccoli | Chi sono | Cosa sono l'araldica e la genealogia ? | La Città di Bologna | Servizi | Pubblicazioni | Novità In Libreria | Links | Contatti | Mappa del sito


Torna ai contenuti | Torna al menu